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Melandri-Amato: l'iter di una legge che violenta la Costituzione

05 - 04 - 2007

Il 7 febbraio 2007 il governo vara il Decreto Legge ("Melandri-Amato") n. 8 del 2007: "Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche." Tra le novità: le società che organizzano gli incontri nazionali non vendono più i biglietti alle società ospiti, non si possono acquistare più di dieci biglietti a testa, la flagranza differita è estesa alle 48 ore (erano 36), è introdotta la diffida preventiva, si prevede la confisca dei beni degli indiziati, la durata minima della diffida è fissata a tre mesi (era a discrezione), può essere diffidato (da tre mesi a due anni) chi vìola il regolamento d'uso dell'impianto (anche: stare in piedi e cambiare posto), con sentenza di condanna il giudice è obbligato ad emettere anche un provvedimento di diffida da sei mesi a sette anni (era a discrezione del giudice, da due mesi a due anni). Viene inasprito anche il codice penale: la violenza o la minaccia a pubblico ufficiale (nei modi specificati dall'art. 339) passa da un minimo di 3 ad un minimo di 5 anni di reclusione.

Il 7 marzo 2007 il Senato della Repubblica approva (dopo averlo modificato) il Disegno di legge (stampato Senato n. 1314), di conversione del decreto-legge n. 8 del 2007. 246 senatori votano a favore, 5 si astengono. Nessuno vota contro. Il testo è trasmesso alla Camera dei Deputati.
Il Senato inasprisce il decreto-legge in vari punti: non si possono acquistare più di quattro biglietti a testa (il dl "Melandri-Amato" stabiliva il massimo a dieci), possono essere diffidati anche i minori di 18 anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, la durata minima della diffida viene innalzata ad un anno e la durata massima a cinque (era di tre), e con sentenza di condanna il giudice è obbligato ad emettere anche un provvedimento di diffida da due a otto anni.
L'art 339 del codice penale rimane inalterato e si interviene sull'art. 583: le pene per lesioni gravi o gravissime a pubblici ufficiali in servizio d'ordine pubblico sono aumentate della metà.
E inoltre: sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi nonché rappresentazioni esteriori anche verbali (quindi: canti-cori), relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno (articolo 2bis).

Il 27 marzo 2007 la Camera dei Deputati approva (dopo aver modificato rispetto al testo approvato al Senato) il Disegno di legge (atto Camera n. 2340-A), di conversione del decreto-legge n. 8 del 2007 e lo trasmette al Senato. 426 deputati votano a favore, 14 si astengono. 2 votano contro. Il testo è trasmesso alla Camera dei Deputati.
Tra le novità: è drasticamente modificato l'art. 2 bis introdotto dal Senato ("Divieto di striscioni e cartelli"); è vietato l'ingresso solo a quelli che incitano "alla violenza o che contengano insulti o minacce". Le modifiche introdotte dal Senato all'art. 583 del codice penale ("Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico") sono confinate alle sole "manifestazioni sportive" e aumentate di un terzo.

Il 3 aprile 2007 il Senato della Repubblica approva definitivamente il Disegno di legge (stampato Senato n. 1314-B), di conversione del decreto-legge n. 8 del 2007. 244 senatori votano a favore, 20 si astengono. 1 vota contro.

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