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La giustizia sportiva violentata dalla CAF

30 - 07 - 2006

La sentenza di secondo grado della CAF vìola esplicitamente il Codice di Giustizia Sportiva. In essa, all'unico scopo di ridurre le pene, i giudici affermano che Fiorentina, Lazio e Milan, non hanno trasgredito l'art. n. 6. Ossia: non hanno commesso illeciti sportivi. Le intercettazioni, però, dimostrano esattamente il contrario.
L'illecito sportivo, come stabilisce l'art. n. 6 al comma 1, è: "Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica [...]". In parole povere: anche chi chiede favori fraudolenti, indipendentemente dal fatto che li ottenga, commette illecito sportivo.
La CAF, in primo grado, si era limitata, in vari casi, a non applicare le pene previste dal Codice. In secondo grado ha negato l'evidenza.
I reati di cui sono state chiamate a rispondere Juventus, Fiorentina, Lazio e Milan, furono perpetrati, o avvallati, anche da loro rappresentanti ai sensi delle norme federali (cosa che la CAF, per altro, non ha mai negato). La responsabilità di tali società è quindi diretta (vedi articolo n. 2 comma 4), talvolta, addirittura, anche oggettiva e/o presunta (vedi articolo n. 9 comma 4). Limitandoci alla sola responsabilità diretta, l'art. n. 6 comma 3 stabilisce che: "il fatto è punito con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere g) o h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena". Quindi: retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria (lettera g); esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore (lettera h).
Pene minori a carico delle società, stando all'articolo n. 6 comma 4, sono possibili solo se gli illeciti sono stati commessi da estranei (vedi art. n. 9 comma 3 - responsabilità presunta) o da dirigenti e/o tesserati che non le rappresentano (responsabilità oggettiva).
La tesi sostenuta in fase di processo da certi azzeccagarbugli, per cui taluni dirigenti non erano rappresentanti legali delle società per cui operavano, e che quindi, le medesime, non potevano essere punite secondo quanto stabilito alle lettere g e h dell'articolo n. 13 comma 1 (responsabilità diretta), è pura idiozia. All'articolo n. 2 comma 4 non si parla di "rappresentati legali". Viceversa se ne parla all'articolo n. 2 comma 1. Proprio per questo ci si chiede come mai, né Francesco Saverio Borrelli, il capo dell'ufficio indagini della Figc, né la CAF, abbiano contestato alcun reato ai rappresentanti legali delle società coinvolte. Per regolamento: erano anch'essi responsabili, fino a prova contraria.
Leggendo attentamente l'articolo n. 6 al comma 3, si evince che ogni illecito ("il fatto", la gara che s'è cercato d'alterare), di cui stiamo trattando (responsabilità diretta), dev'essere tassativamente punito con (almeno) una retrocessione. Quindi, dinnanzi al condizionamento di più partite, le singole punizioni si sommano. Una semplice operazione matematica.
Con "pluralità di illeciti", così come stabilito dall'articolo n. 6 comma 6, non s'intendono più gare condizionate, ma se "il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito". Ovvero, se l'illecito ha prodotto i risultati che auspicava. Al verificarsi di tale evenienza: "[...] le sanzioni sono aggravate." Quindi, le pene previste dall'articolo n. 13 comma 1 devono essere aumentate.
Ascoltando le intercettazioni raccolte dalla magistratura ("inspiegabilmente" interrotte a giugno 2005) la posizione della società Juventus risulta di una gravità inaudita. La stessa CAF, nella sua sentenza del 14 luglio, dichiarava che la società bianconera operava "mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale". Un reato talmente macroscopico che una specifica punizione non è neppure contemplata nel Codice di Giustizia Sportiva.
Premesso che la CAF, in primo grado, non si occupò di tutti gli illeciti ravvisati nelle intercettazioni ma solo di alcuni (tralasciandone molti altri), e che la sentenza emessa il 14 luglio presenta varie zone d'ombra, nonché palesi violazioni del Codice di Giustizia Sportiva, si può analizzarne il contenuto. Tralasciando tutte le violazioni "minori" (comunque da sanzionare), stando ai fatti in essa elencati, si evince che la società Fiorentina ha violato l'articolo n. 6 almeno cinque volte. La società Lazio quattro volte, il Milan una volta. E la responsabilità, per tutte le società, è sempre diretta.
La cosa più curiosa è che i dirigenti della Fiorentina, per assicurarsi un vantaggio nelle proprie partite, chiedevano favori (ovviamente illeciti) a quelli della Juventus. Dirigenti bianconeri, almeno in tre gare, commettevano illeciti volti a favorire la Fiorentina. Cosa significa? Limitandoci al Codice di Giustizia Sportiva significa che anche la società Juventus doveva rispondere di tali reati per responsabilità diretta. Giacché la società risponde dell'operato dei dirigenti che la rappresentano ai sensi delle norme federali (vedi: art. n. 2 comma 4), indipendentemente da chi beneficia direttamente del loro operato (vedi: art. n. 6 comma 1). Si applicano quindi le sanzioni previste all'articolo n. 13, comma 1, lettere g e h. Minimo: si viene retrocessi (una retrocessione per ogni gara).
La società Juventus, sempre stando alla sentenza di primo grado della CAF, ha violato l'articolo n. 6 (limitandoci a questo) in altre quattro occasioni, ogni volta con le aggravanti specificate al comma 6.
Ricapitolando: la Juventus ha violato l'articolo n. 6 sette volte. In più: i suoi dirigenti operavano sistematicamente "mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale". La Fiorentina ha violato l'articolo n. 6 in cinque occasioni. La Lazio quattro volte. Il Milan una volta.
Tralasciando le violazioni minori, le aggravanti (numerosissime), i reati per cui non è neppure quantificata una pena specifica nel Codice di Giustizia Sportiva, e tutto ciò che la CAF e la procura federale hanno deciso d'ignorare; il diritto sportivo non lascia spazio a dubbi. Per ogni singola violazione dell'articolo n. 6, con l'evidente responsabilità diretta della società (tutti i casi qui elencati), c'è, al minimo della pena, la retrocessione.
Fate voi i conti...

Di seguito, il testo dei commi del Codice di Giustizia Sportiva citati nel nostro articolo. Il testo integrale del Codice di Giustizia Sportiva è disponibile anche in rete, su vari siti.

Art. 2
Responsabilità delle persone fisiche e delle società
1. I soggetti dell'ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. I dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle società sono ritenuti anch'essi responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alle società medesime.
3. Le società possono essere ritenute responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta, nei casi previsti dal presente Codice.
4. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati.

Art. 6
Illecito sportivo e obbligo di denunzia
1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto è punito con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere g) o h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena.
4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 9, comma 3, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere f), g), h) e i).

Art. 9
Ulteriori ipotesi di responsabilità delle società
3. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee. La presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalla società, dall'istruttoria svolta dall'Ufficio indagini o dal dibattimento risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.

Art. 13
Sanzioni a carico delle società
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

g) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria;
h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;

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